Termini e modalità

Qui di seguito sono riportate le principali modalità di tesseramento e di trasferimento. Per chi volesse informazioni più precise è possibile scaricare il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. relativo ai termini e alle modalità stabiliti dalla lega nazionale dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2016/2017  Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 363/A del 26.04.2016 (clicca qui per scaricare il comunicato)

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2017. La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso la Divisione Calcio a 5, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:
− da venerdì 1 luglio 2016 a venerdì 31 marzo 2017 (ore 19.00)

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso la Divisione Calcio a 5, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Termini Tesseramento L.N.D. 2016/2017 − Comunicato Ufficiale N. 259/A del 26.04.2016 (all.1);

2. Tesseramento on line Modifiche articoli N.O.I.F.;

All A_Modifica Art. 39 NOIF in materia di tesseramento on line;

E’ possibile inoltre consultare una guida alle procedure di tesseramento on line (clicca qui per accedere)

3. Trasferimenti

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a venerdì 16 settembre 2016 (ore 19.00)
b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2016 (ore 19.00)

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art.103 bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle NOIF.

7. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

La società della LND – Divisione Calcio a Cinque può tesserare, entro il 31 Dicembre 2016, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quinquies, (SCARICA QUI) delle N.O.I.F. In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.