Tesseramento

ACCORDI ECONOMICI

Ai sensi dell’art. 94 ter NOIF sussiste l’obbligo di deposito dell’accordo economico per i calciatori e le calciatrici delle Società dei Campionati Nazionali di Serie A, Serie A2 ed Elitè Femminile.

Resta inteso che le Società di Serie B e Serie A Femminile (I° e II° livello) possono stipulare e depositare accordi economici.

Gli accordi economici dei calciatori devono essere depositati presso la Divisione Calcio a cinque a cura delle Società, entro 30 giorni dalla loro stipula.

Il deposito può essere effettuato dal calciatore nei successivi 15 giorni.Fermo restando che le Società e i calciatori sono tenuti a conoscere i rapporti intercorrenti, si ritiene opportuno evidenziare nell’apposito campo l’elenco dei calciatori che allo stato appaiono connessi alla previsione dell’art.94 ter delle N.O.I.F., fatto salvo in ogni caso il rispetto delle vigenti normative federali e di Lega.

Resta inteso che tale comunicazione è redatta salvo errori ed omissioni e riveste carattere esclusivamente informativo, in quanto solo gli atti, i provvedimenti pubblicati sui Comunicati Ufficiali e le comunicazioni dagli Enti Federali e di Lega hanno valore nei confronti dei tesserati e delle Società.

Si evidenzia inoltre che l’elenco è soggetto alle variazioni previste dalle normative federali e pertanto può riferirsi ad un aggiornamento non in linea con l’effettiva posizione.

L’accordo economico (clicca QUI per scaricare un facsimile) deve essere prodotto su modelli della FIGC – LND – Divisione Calcio a cinque

(ART. 94 ter N.O.I.F.)

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