Ai sensi dell'art. 94 ter NOIF sussiste l’obbligo di
deposito dell’accordo economico per i calciatori delle Società
dei Campionati Nazionali LND
Gli accordi economici dei calciatori devono essere depositati presso la
Divisione Calcio a cinque a cura di entrambi le parti, entro 15 giorni
dalla loro stipula.
Qualora la Società non vi provveda il deposito può essere
effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data
di sottoscrizione dell’accordo.
Fermo restando che le Società e i calciatori sono tenuti a
conoscere i rapporti intercorrenti, si ritiene opportuno evidenziare
nell’apposito campo l’elenco dei calciatori che allo stato appaiono
connessi alla previsione dell’art.94 ter delle N.O.I.F., fatto salvo in
ogni caso il rispetto delle vigenti normative federali e di Lega.
Resta inteso che tale comunicazione è redatta salvo errori ed
omissioni e riveste carattere esclusivamente informativo, in quanto
solo gli atti, i provvedimenti pubblicati sui Comunicati Ufficiali e le
comunicazioni dagli Enti Federali e di Lega hanno valore nei confronti
dei tesserati e delle Società.
Si evidenzia inoltre che l’elenco è soggetto alle variazioni
previste dalle normative federali e pertanto può riferirsi ad un
aggiornamento non in linea con l’effettiva posizione.
L’accordo economico deve essere prodotto su modelli della FIGC – LND –
Divisione Calcio a cinque